Perché NO? Il giudizio di costituzionalità

Perché non va bene?
Come potete leggere a lato, con la riforma viene introdotto il giudizio preventivo di costituzionalità (in termini tecnici «sindacato in via preventiva») sulle leggi elettorali.
Schermata 2016-09-05 alle 16.28.24La Corte costituzionale oggi può giudicare una qualunque legge (oltreché i conflitti d’attribuzione fra Stato e Regioni) solo una volta che viene approvata («sindacato in via successiva»). Permettere che, su richiesta di un terzo dei senatori o di un quarto dei deputati, la legge elettorale sia sottoposta alla Corte costituzionale prima della sua promulgazione può essere un fattore positivo: forse in questo modo, grazie a un’auspicata opposizione presente e vigile, non si ripeterà il caso del Porcellum, le legge elettorale con liste bloccate e premio di maggioranza bulgaro che è rimasta in vigore per quasi 9 anni prima di essere dichiarata incostituzionale (sent. n.1/2014).
Ma è la Consulta stessa a essersi opposta a questa nuova competenza, tramite una dichiarazione del presidente. Il motivo? Non è stato ancora definito il rapporto fra sindacato in via preventiva e sindacato in via successiva, fattore che viene evidentemente rimandato a successivi provvedimenti ma che lascia una piccola grande lacuna. Sarà possibile, tanto per fare un esempio concreto, analizzare una legge promulgata che era già stata analizzata in via preventiva?
Qui è lampante un altro difetto di questa riforma: sono presenti dei «buchi» (ironia della sorte, proprio quando c’è qualcosa che ci piace) che rimandano a leggi costituzionali e/o ordinarie successive di cui però non c’è ancora traccia. Come si può dare fiducia al referendum a una legge incompleta, senza sapere se, quando e come sarà terminata?