Autodeterminazione dei popoli: qualche chiarimento

Il principio dell’autodeterminazione del popoli fu sancito per la prima volta, con respiro generale, nell’art. 1 della Carta delle Nazioni Unite, sottoscritta a San Francisco il 26 giugno 1945 e ratificata dagli Stati membri conseguentemente alla loro adesione all’organizzazione internazionale.
Prima di tale data, il principio aveva vissuto nel diritto fattuale degli eventi storici: smembramenti di regni e accorpamenti di territori. Tuttavia si era per lo più assistito a smembramenti ed accorpamenti dati dalla spregiudicatezza guerrafondaia o da prove di forza dei governati.
Nell’evoluzione decadente del romanticismo nacque per la prima volta il soggetto giuridico “popolo” quale tertium genus rispetto alla figura del sovrano e del cittadino. Il popolo è quindi un’entità dotata di personalità autonoma e di esistenza propria. Il popolo trova la sua realizzazione nella patria, concetto differente da quello di Stato illuministico. Mentre quest’ultimo è dato dalla volontà del sovrano il quale somma i Cittadini tra loro, il popolo si identifica nel diritto ad autoappropriarsi di un dato territorio per motivazioni identificative.
L’Italia si definisce invece una Repubblica, ovverosia la forma di governo insistente in uno Stato che si caratterizza con la sovranità esercitata dal popolo. Sicché la Repubblica assimila, conciliandole, le definizioni di Stato e popolo. La Costituzione, per tale ragione, all’art. 5 afferma che l’Italia è una e indivisibile. La disposizione costituzionale ha sancito così tale compimento storico che la stessa carta definisce definitivo e perciò privo di qualsivoglia evoluzione.
La questione sottoposta alla Corte costituzionale ha perciò ad oggetto il rapporto gerarchico intercorrente tra il principio all’autodeterminazione e la declaratoria di immutabilità dell’unità e dell’indivisibilità dell’Italia.

A tal riguardo, sul tavolo rimangono una serie di domande alle quali i giudici dovranno dar risposta:

  • L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 della Costituzione): vale anche per l’autodeterminazione dei popoli?;
  • cos’è un popolo?
  • quanto il concetto di “popolo” può spingersi lontano dalla somma algebrica dei cittadini: la volontà del 50% + 1 basta ad identificare un popolo? ovvero: cos’è l’autodeterminzione?;
  • lo Stato può ri-slegarsi dal concetto di unità, fors’anche attraverso il riconoscimento di statuti regionali autonomi? e uno statuto regionale autonomo identifica un popolo?;

Sempre tenendo a mente che oggi, nel mondo, tutti questi concetti rimangono confusi e differentemente calibrati tra loro. Cioè ci sono Stati senza popolo (es. San Marino) o Stati con più popoli (es. Russia) oppure un popolo assoggettato a più Stati (es. caucasico). Tuttavia non esiste un popolo che non abbia a che fare con uno Stato, cosa che invece accade coi cittadini apolidi.

Marco Destro

VENEZIA-6102012