Guida completa al voto del 4 marzo

Il 26 ottobre 2017 è stata approvata in via definitiva la nuova l per l’elezione della Camera e del Senato. La nuova legge prevede un sistema elettorale misto con una parte prevalentemente proporzionale e una parte più piccola maggioritaria.
Un sistema elettorale si definisce maggioritario se il voto si esprime in collegi, ossia porzioni del territorio nazionale che comprendono un dato numero di elettori. Nel maggioritario questi collegi sono di norma uninominali, permettono cioè l’assegnazione di un solo seggio in Parlamento e quindi l’elezione di un solo candidato per collegio elettorale. Nel sistema maggioritario vince e viene eletto chi riceve il maggior numero di voti, mentre gli altri candidati anche se ricevono percentuali di voti rilevanti vengono esclusi. Nonostante con questo sistema vengono escluse completamente le minoranze, il vantaggio è che il candidato eletto sarà espressione diretta del suo territorio e nel momento in cui diventerà parlamentare, gli elettori di quel collegio avranno un loro rappresentante alla camera o al senato a cui fare riferimento.
Si definisce invece sistema proporzionale ogni sistema elettorale in cui il voto venga espresso in collegi o circoscrizioni plurinominali, dove cioè vengano assegnati due o più seggi per collegio. Viene chiamato proporzionale in quanto i seggi vengono assegnati ai partiti in proporzione ai voti ricevuti. In un sistema proporzionale puro un partito che ricevesse il 50% dei voti riceverebbe anche il 50% dei seggi in Parlamento, anche se spesso per ridurre la frammentazione in piccoli partiti e conseguenti difficoltà a creare le maggioranze di governo vengono usati nel sistema proporzionale strumenti come le soglie di sbarramento o i premi di maggioranza. Le prime impediscono ai partiti che non raggiungano una data percentuale di voti di ottenere seggi. Nel caso del Rosatellum bis tutti i partiti che non riceveranno almeno il 3% dei voti su scala nazionale non entreranno in Parlamento. Mentre il premio di maggioranza in un sistema proporzionale assegna seggi extra alle liste o alle coalizioni di liste che abbiano ottenuto uno specifico risultato elettorale.
Veniamo alle diverse modalità di espressione del nostro voto scheda alla mano.
L’elettore può innanzitutto limitarsi a segnare solo il candidato del collegio uninominale estendendo il voto alla lista o alle liste che lo sostengono. Nel caso il candidato del collegio sia sostenuto da una coalizione i voti che prenderà non andranno a nessun partito in particolare, ma verranno ripartiti in proporzione ai risultati di quella circoscrizione elettorale tra tutti gli alleati della stessa coalizione.
La seconda modalità di voto è rappresentata dalla possibilità di tracciare il segno direttamente sul simbolo di partito, ossia della lista. Il voto andrà automaticamente al candidato del collegio uninominale. Non è tuttavia possibile esprimere preferenze all’interno della lista, i singoli candidati verranno eletti secondo l’ordine in cui sono scritti, a partire dal capolista in numero proporzionale ai voti ottenuti, secondo il sistema dei cosiddetti listini bloccati che ancora una volta determina lo strapotere delle segreterie di partito a scapito della rappresentatività. In altre parole la lista dei nomi riportati a fianco dei contrassegni rappresenta solo un’informazione in più per mezzo della quale il Parlamento ha inteso aggirare l’ostacolo della rilevata incostituzionalità della legge elettorale passata.
In merito è il caso di rilevare come la nuova legge elettorale consenta le candidature multiple, si potrà essere candidati in un seggio uninominale e in un massimo di cinque collegi proporzionali. Ciò significa che in caso di elezione in più collegi il candidato si riterrà eletto nel collegio uninominale, oppure nel collegio proporzionale dove la sua lista ha ottenuto la percentuale minore di voti. Sul punto non può tacersi come proprio l’insieme del sistema dei listini bloccati e delle pluricandidature ben possa offrire lo spunto per una nuova pronuncia della Consulta che ancora una volta però arriverà con qualche mese di ritardo.
In ultimo, la scelta più complessa, ossia la possibilità di tracciare due segni distinti: il primo al candidato del collegio uninominale il secondo alla lista che si preferisce. Per quanto questo non comporti alcun cambiamento rispetto alla modalità precedente il voto non verrà invalidato in quanto l’intenzione di voto appare chiara. Non è invece prevista la facoltà del voto disgiunto, ossia la possibilità di votare un candidato del collegio uninominale, questa sì certa causa di annullamento della scheda.
Rimangono molti dubbi su ciò che accadrà dopo il voto. In questa legge elettorale non esistono premi di maggioranza espliciti, per cui non c’è una soglia reale che i partiti debbano raggiungere per governare senza le larghe intese. Vista la frammentazione del panorama politico, questo potrebbe rappresentare un grosso problema per la formazione di un governo.
Tuttavia la presenza dei collegi pone di fatto un premio implicito per la coalizione che riuscisse a raggiungere una quota di voti intorno al 40 %, per cui pur senza espliciti premi di maggioranza il raggiungimento della suddetta quota potrebbe garantire la formazione di un esecutivo.