Costituzione: i 13 punti della riforma Boschi

Nei prossimi mesi ci verrà chiesto di votare per promuovere o bocciare la riforma costituzionale tanto voluta dal governo Renzi e soprattutto dall’ex Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Proviamo quindi a esporvi i 10 punti principali di questo provvedimento, che — nel caso in cui passasse — stravolgerebbe buona parte della Costituzione.

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1. Il nuovo Senato. Il Senato non scompare: viene «solo» abolito il bicameralismo paritario o perfetto: solo la Camera voterà la fiducia al governo, «esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del governo», compito oggi affidato a tutto il parlamento. I senatori da 315 scendono a 100 e non saranno più eletti direttamente dai cittadini: 74 di loro saranno consiglieri regionali, eletti nei consigli di appartenenza tenendo conto delle scelte espresse dagli elettori, 21 saranno sindaci (eletti uno per consiglio regionale tra i sindaci del territorio) e i rimanenti 5 saranno scelti dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Non esisteranno più limitazioni di età per l’elettorato passivo e attivo del Senato, visto che non ci saranno «senatori puri», né elezioni per il Senato. Il mandato dei primi 95 senatori coinciderà con quello di consiglieri regionali o di sindaci, mentre gli altri 5 rimarranno in carica 7 anni, con mandato non rinnovabile.

2. La retribuzione. I senatori non riceveranno l’indennità parlamentare, a differenza dei colleghi della Camera. La riforma non parla di eventuali rimborsi spese che saranno regolati da norme interne di ciascuna camera.

3. La funzione legislativa del Senato. Rimane per leggi costituzionali e in materia di elezione del Senato stesso, su ordinamento degli enti territoriali, su questioni legate ai referendum e su quelle leggi che stabiliscono «norme generali, forme e termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione delle norme e delle politiche Ministro-Boschi1-990x660dell’Unione europea». Il Senato può, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, proporre modifiche a ogni legge approvata dalla Camera entro 10 o 15 giorni, a seconda delle materia. In caso contrario la legge sarà promulgata con il solo voto della Camera. Quest’ultima può non ascoltare i «suggerimenti», ma le serve la maggioranza assoluta  dei suoi componenti, se si tratta di leggi sulla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, o leggi di bilancio.

4. Il procedimento legislativo. È controverso: per alcuni giuristi ci saranno 7 iter legislativi, per altri addirittura 10 o più. Questa confusione probabilmente si tradurrà in un continuo ricorso alla Corte costituzionale.

5. Il giudizio di costituzionalità. Viene introdotto il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali della Camera, mentre oggi c’è il giudizio successivo. A chiederlo potrà essere un terzo dei senatori o un quarto dei deputati. Non è stato definito il rapporto tra il sindacato in via preventiva (o giudizio preventivo) e quello in via successiva.

6. L’importanza del Governo. I disegni di legge governativi avranno una corsia preferenziale: l’esecutivo può chiedere alla Camera che un suo ddl sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e che sia votato entro 70 giorni. Sono escluse alcune leggi come le leggi elettorali e quelle che richiedono maggioranze più ampie.

7. Il Capo dello Stato. Eletto oggi dal parlamento in seduta comune con l’aggiunta dei delegati regionali, verrà eletto solo da Camera e Senato. Cambiano le maggioranze necessarie per l’elezione: ora sono necessari i due terzi nei primi tre scrutini e la maggioranza assoluta nei rimanenti, con la riforma costituzionale serviranno i due terzi  nelle prime tre votazioni, dei tre quinti degli aventi diritto dalla quarta alla sesta e dei tre quinti dei votanti negli scrutini successivi. Il Presidente Renzi_2014della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera.

8. Le leggi popolari. Sale da 50mila a 150mila il numero di firme per le leggi di iniziativa popolare. La discussione e la promulgazione di queste leggi saranno regolate da leggi scritte dalla Camera ma ancora non pervenute.

9. Referendum. Rimane il quorum attuale del 50%+1 degli aventi diritto. Ma, se il referendum è stato richiesto da almeno 800mila elettori (contro i 500mila «standard»), il quorum scende al 50%+1 dei votanti alle ultime elezioni politiche. Nascono i referendum propositivi e di indirizzo, ma mancano le leggi costituzionali e ordinarie per capirne modalità ed effetti.

10. Stato e Regioni. Viene abolita la legislazione concorrente, nata dalla riforma del Titolo V del 2001.  Tornano a essere di competenza dello Stato alcune materie, per esempio le grandi reti di trasporto e di comunicazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia, la tutela della salute, la tutela della sicurezza del lavoro, le politiche sociali, l’istruzione e la formazione professionale. Su proposta del governo, la legge statale potrà intervenire su competenze esclusive delle regioni.

11. Le province. Non avranno più copertura costituzionale, non saranno più previste dalla Costituzione, ma eventualmente solo dalla legge ordinaria. Rimangono sulla Carta le regioni, i comuni e le città metropolitane.

12. Il Cnel. Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro viene abolito.

13. La Corte costituzionale. I 5 giudici eletti dal parlamento non saranno più nominati in seduta comune ma separatamente, 3 dalla Camera e 2 dal Senato.